Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato nella riunione di oggi, martedì 23 aprile 2024, il disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento.
Nel comunicato del Consiglio dei Ministri si legge che il disegno di legge individua criteri regolatori pensati per riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso.
Introduce, inoltre, norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.
In quest’ottica – continua ancora il comunicato del CdM – il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della Intelligenza Artificiale.
Le norme intervengono in cinque ambiti: 1) la strategia nazionale; 2) le autorità nazionali; 3) le azioni di promozione; 4) la tutela del diritto di autore; 5) le sanzioni penali.
Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di AI (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori.
La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di Intelligenza Artificiale.
Le norme stabilite dal CdM prevedono inoltre che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
Inoltre, si legge ancora nel comunicato, le norme specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità e della spiegabilità.
Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di AI nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’Intelligenza Artificiale nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.
Infine, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale, sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
Per quanto riguarda i temi legati alla sanità e alla disabilità il testo approvato oggi in Consiglio dei Ministri prevede che l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non possa in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie.
Si promuove più in generale la diffusione dei sistemi di AI finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
In tema di ricerca e sperimentazione scientifica si prevede che i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di Intelligenza Artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, siano dichiarati di rilevante interesse pubblico.
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in materia di lavoro si applica il principio antropocentrico, chiarendo che l’AI può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di AI per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.
Viene poi prevista l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Osservatorio sull’adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di AI utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Il decreto regola poi l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza. Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di Intelligenza Artificiale.
All’ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale viene demandato il compito di promuovere e sviluppare ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’Intelligenza Artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Viene introdotta la Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.
Si istituiscono inoltre le Autorità nazionali per l’Intelligenza Artificiale, disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
Vengono poi previste misure di sostegno ai giovani sull’Intelligenza Artificiale. Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di Intelligenza Artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.
In termini di investimenti nei settori dell’Intelligenza Artificiale, della cybersicurezza e quantum computing, vengono confermati investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
In tema di tutela degli utenti e diritto d’autore viene prevista l’identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di Intelligenza Artificiale. Si prevedono misure, nell’ambito del ‘Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi’, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di Intelligenza Artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo ‘IA’ o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’AGCOM.
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede inoltre una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di Intelligenza Artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
Per quanto riguarda invece il tema della disciplina penale il decreto prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.
Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’AI, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altri Paesi europei.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di Intelligenza Artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto. Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa. Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere: 1) strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni; 2) una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; 3) una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa; 4) una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
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